INVITALIA 2025 – FONDO PER IL SOSTEGNO ALLA TRANSIZIONE INDUSTRIALE

INVITALIA 2025 – FONDO PER IL SOSTEGNO ALLA TRANSIZIONE INDUSTRIALE


BANDO APERTO - SCADENZA: 8 Aprile 2025

Cos’è

Il Fondo per il sostegno alla transizione industriale ha l’obiettivo di favorire l’adeguamento del sistema produttivo italiano alle politiche UE in materia di lotta ai cambiamenti climatici.

 

Beneficiari

Possono beneficiare degli interventi del Fondo le imprese, di qualsiasi dimensione e operanti sull’intero territorio nazionale, operanti in via prevalente nei settori estrattivo e manifatturiero di cui alle sezioni B e C della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;

Programmi d’investimento ammissibili

Sono ammissibili all’intervento del Fondo programmi di investimento che perseguono una o più delle seguenti finalità:

a) una maggiore efficienza energetica, attraverso:

a.1) misure tese al miglioramento dell’efficienza energetica che comportino un risparmio energetico nell’esecuzione dell’attività d’impresa, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall’articolo 38 del Regolamento GBER;

a.2) un cambiamento fondamentale del processo di produzione attivo nell’unità produttiva oggetto di intervento, volto a conseguire un risparmio energetico nell’esecuzione dell’attività d’impresa, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dagli articoli 14 e 17 del Regolamento GBER.

 

I programmi di investimento di cui sopra possono altresì prevedere, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall’articolo 41 del Regolamento GBER, e per un importo non superiore al 40% del complessivo programma di investimento, interventi volti alla realizzazione di:

1)  impianti di cogenerazione ad alto rendimento per la produzione simultanea, nell’ambito di un unico processo, di energia termica e di energia elettrica o meccanica destinata all’autoconsumo, solo qualora alimentati da energia da fonti rinnovabili;

2) impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, anche a distanza;

3) impianti per la produzione di idrogeno rinnovabile per autoconsumo

4) impianti per lo stoccaggio di energia, connessi agli impianti di cui ai numeri 1), 2) e 3).

 

b) un uso efficiente delle risorse, attraverso:

b.1) un uso efficiente delle risorse e/o la circolarità del processo produttivo, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall’articolo 47 del Regolamento GBER;

b.2) un cambiamento fondamentale del processo di produzione attivo nell’unità produttiva oggetto di intervento, volto a perseguire un uso efficiente delle risorse e/o la circolarità del processo produttivo, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dagli articoli 14 e 17 del Regolamento GBER.

Sono altresì ammissibili, qualora strettamente connessi e funzionali al programma d’investimento, per un ammontare non superiore al 10% del medesimo, progetti per la formazione del personale.

 

I programmi di investimento e le relative spese devono essere strettamente diretti al raggiungimento delle finalità ambientali di cui ai punti a) e b) e non devono determinare un aumento della capacità produttiva dell’unità produttiva oggetto di intervento, fatti salvi aumenti contenuti di capacità derivanti da esigenze tecniche e, comunque, di dimensione non superiore al 20% rispetto alla situazione precedente (2% per gli aiuti concessi a valere sul Quadro temporaneo).

Per le imprese energivore il programma di investimento deve prevedere la realizzazione di interventi ulteriori rispetto a quelli che l’impresa realizza in adempimento degli obblighi di cui all’articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 102/2014.

 

Spese ammissibili

Sono ritenute ammissibili le seguenti tipologie di spesa riferite all’acquisto e alla costruzione di immobilizzazioni:

  • suolo aziendale e sue sistemazioni, limitatamente a quelli strettamente necessari per soddisfare gli obiettivi ambientali, nei limiti del 10% dell’investimento complessivamente ammissibile;
  • opere murarie e assimilate, limitatamente a quelle strettamente necessarie per soddisfare gli obiettivi ambientali, nel limite del 40% dell’investimento complessivamente ammissibile;
  • impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, necessari per perseguire gli obiettivi ambientali;
  • programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi.

Con riferimento ai progetti per la formazione del personale, sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto le spese e i costi relativi a:

  • spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
  • i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, le spese di alloggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature nella misura in cui sono utilizzati esclusivamente per il progetto di formazione;
  • i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione.

 

Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i programmi di investimento devono:

  • prevedere spese complessive ammissibili di importo non inferiore a euro 3.000.000,00 e non superiore a euro 20.000.000,00;
  • essere presentati a partire dalle ore 12.00 del giorno 5 febbraio 2025 e fino alle ore 12.00 del giorno 8 aprile 2025.
  • essere realizzati entro 36 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni (con possibilità di chiedere una proroga del periodo massimo di 12 mesi).

 

Le agevolazioni

Le agevolazioni sono concesse, nella forma del contributo a fondo perduto, alle condizioni ed entro i limiti delle intensità massime di aiuto previste dal Regolamento GBER e, in particolare:

  1. per gli investimenti relativi al miglioramento dell’efficienza energetica, sono concesse agevolazioni pari al 30% delle spese ammissibili, se tali spese sono state individuate confrontando i costi dell’investimento con quelli di uno scenario controfattuale in assenza dell’aiuto (maggiorate del 20% per le piccole imprese, del 10% per le medie imprese, del 15% per investimenti effettuati nelle zone A e del 5% per investimenti effettuati nelle zone C, di cui alla della Carta degli aiuti a finalità regionale); in assenza di scenario controfattuale, tutte le percentuali agevolative devono considerarsi dimezzate;
  2. per gli interventi direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di efficienza energetica degli edifici adibiti ad attività produttiva oggetto dell’investimento sono concesse agevolazioni pari al 30% delle spese ammissibili. Qualora l’investimento consista nell’installazione o nella sostituzione di un solo tipo di elemento edilizio quale definito all’articolo 2, paragrafo 9, della direttiva 2010/31/UE, l’intensità di aiuto non può superare il 25% delle spese ammissibili. La predetta intensità di aiuto può essere maggiorata del 20% per le piccole imprese, del 10% per le medie imprese, del 15% per investimenti effettuati nelle zone A e del 5% per investimenti effettuati nelle zone C, di cui alla della Carta degli aiuti a finalità regionale. L’intensità dell’aiuto può essere aumentata di un ulteriore 15% qualora l’investimento determini un miglioramento della prestazione energetica dell’edificio misurata in energia primaria di almeno il 40% rispetto alla situazione precedente all’investimento.
  3. per gli investimenti finalizzati al cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo, nei limiti delle intensità di aiuto previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale in funzione della dimensione aziendale delle imprese richiedenti e della zona oggetto di investimento;
  4. per gli investimenti per i quali è stata richiesta l’applicazione delle disposizioni di cui al Quadro Temporaneo, sono concesse agevolazioni pari al 30% dei costi agevolabili;
  5. per gli investimenti relativi alla produzione e allo stoccaggio di energia, nei limiti delle intensità previste dall’articolo 41 del Regolamento GBER, sono concesse agevolazioni pari al 45% delle spese ammissibili per gli investimenti diretti alla produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili o di idrogeno rinnovabile o alla cogenerazione ad alto rendimento da fonti energetiche rinnovabili (maggiorate del 20% per le piccole imprese e del 10% per le medie imprese), oppure pari al 30% delle spese ammissibili per gli investimenti diretti alla realizzazione di impianti di stoccaggio e per quelli destinati alla cogenerazione diversa da quelle precedenti (maggiorate del 20% per le piccole imprese e del 10% per le medie imprese);
  6. per gli investimenti relativi all’introduzione di misure tese all’uso efficiente delle risorse e/o la circolarità del processo produttivo, nei limiti delle intensità previste dall’articolo 47 del Regolamento GBER, sono concesse agevolazioni pari al 40% dei costi agevolabili (maggiorate del 20% per le piccole imprese, del 10% per le medie imprese, del 15% per investimenti effettuati nelle zone A e del 5% per investimenti effettuati nelle zone C, di cui alla della Carta degli aiuti a finalità regionale);
  7. per i progetti di formazione del personale, le agevolazioni sono concesse nei limiti delle intensità previste dall’articolo 31 del Regolamento GBER.

 

Cumulabilità

Le agevolazioni di cui al presente decreto sono cumulabili con altri aiuti nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 8 del Regolamento GBER; qualora concesse nell’ambito della sezione 2.6 del Quadro temporaneo, le agevolazioni non possono essere cumulate con altri aiuti di Stato per gli stessi costi ammissibili.

 

Operatività

Procedura valutativa a graduatoria, sulla base dei punteggi attribuiti ai singoli programmi di investimento.

 

Presentazione della domanda

A partire dalle ore 12.00 del giorno 5 febbraio 2025 e fino alle ore 12.00 del giorno 8 aprile 2025 sarà possibile procedere alla presentazione della domanda.

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