INVESTIMENTI SOSTENIBILI 4.0 Agevolazioni per le micro, piccole e medie imprese del Mezzogiorno
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La misura Investimenti Sostenibili 4.0, istituita con decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy 22 novembre 2024, sostiene il processo di transizione delle MPMI delle Regioni meno sviluppate del Mezzogiorno (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna) verso il paradigma del Piano Transizione 4.0, mediante l’incentivazione di investimenti imprenditoriali innovativi e sostenibili, che facciano ampio ricorso alle tecnologie digitali.
Beneficiari
Sono agevolati gli investimenti delle micro, piccole e medie imprese, ubicate nelle Regioni meno sviluppate del Mezzogiorno (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna).
Programmi d’investimento ammissibili
Gli incentivi finanziano programmi per la realizzazione di investimenti innovativi, sostenibili e con contenuto tecnologico elevato e coerente al piano nazionale Transizione 4.0.
Per i programmi caratterizzati da un particolare contenuto di sostenibilità, sono previsti specifici criteri di valutazione, e un punteggio aggiuntivo nell’ambito della procedura di accesso.
A tal fine sono valorizzati programmi che puntano:
- a sostenere i processi di produzione rispettosi dell’ambiente e l’utilizzo efficiente delle risorse e, in particolare:
- i programmi che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi climatici “mitigazione dei cambiamenti climatici” e “adattamento ai cambiamenti climatici” individuati dall’articolo 9 del regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, secondo i criteri di vaglio tecnico definiti dal regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione europea del 4 giugno 2021;
- i programmi che prevedono l’applicazione di soluzioni idonee a favorire la transizione dell’impresa verso il paradigma dell’economia circolare.
- alla promozione dell’efficienza energetica delle imprese, con il conseguimento (attraverso l’adozione delle misure di cui all’allegato 3 del decreto ministeriale 22 novembre 2024) di un risparmio energetico nell’unità produttiva non inferiore al 5% rispetto ai consumi dell’anno precedente alla data di presentazione della domanda. A differenza delle altre misure, quelle previste dai numeri 1 e 4 del medesimo allegato (“Introduzione di sistemi di monitoraggio dei consumi energetici” e “Installazione di impianti di produzione di energia termica o elettrica da fonte rinnovabile per l’autoconsumo”) devono necessariamente concorrere con le altre.
Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i programmi di investimento devono:
- prevedere spese ammissibili non inferiori complessivamente a euro 750.000,00 e non superiori a euro 5.000.000,00 e, comunque, al 70% del fatturato dell’ultimo bilancio approvato e depositato, ovvero, nel caso di imprese individuali e società di persone, dell’ultima dichiarazione dei redditi;
- essere avviati successivamente alla presentazione della domanda e prevedere un termine di ultimazione non successivo a 18 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni (con possibilità di chiedere una proroga del periodo massimo di 6 mesi).
I programmi di investimento devono, in ogni caso, essere finalizzati allo svolgimento delle seguenti attività economiche:
- attività manifatturiere;
- servizi alle imprese.
Spese ammissibili
Sono ritenute ammissibili le seguenti tipologie di spesa:
- macchinari, impianti e attrezzature (non sono ammessi quelli in leasing);
- opere murarie nei limiti del 40 (quaranta) per cento del totale dei costi ammissibili;
- programmi informatici e licenze correlati all’utilizzo dei beni materiali di cui al primo punto;
- acquisizione di certificazioni ambientali, da specificare nel futuro decreto attuativo.
Sono, altresì, ammissibili le spese per i seguenti servizi di consulenza:
- consulenza specialistica relativi all’applicazione di una o più delle tecnologie abilitanti di cui all’allegato 1 del decreto ministeriale 22 novembre 2024, nei limiti del 5% dell’importo delle spese ammissibili relative ai beni di cui alle lettere a) e c);
- (per i soli programmi di investimento volti al miglioramento dell’efficienza energetica dell’impresa) consulenza per la definizione della diagnosi energetica di cui decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 relativa all’unità produttiva oggetto delle misure di efficientamento energetico, nei limiti del 3% dell’importo complessivo delle spese ammissibili e a condizione che l’effettuazione della diagnosi non costituisca un adempimento obbligatorio per l’impresa.
L’ammontare delle spese riconducibili alle tecnologie 4.0 dovrà comunque risultare preponderante rispetto al totale dei costi ammissibili del programma.
Le agevolazioni
Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto impianti e del finanziamento agevolato, a copertura di una percentuale nominale massima delle spese ammissibili pari al 75%, di cui il 35% dell’ammontare complessivo delle spese ammissibili in forma di contributo in conto impianti e il 40% delle medesime spese in forma di finanziamento agevolato.
Cumulabilità
Le agevolazioni non sono cumulabili, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche, che si configurino come aiuti di Stato notificati ai sensi dell’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno o attribuite in “de minimis” ove concesse per specifici costi ammissibili, ad eccezione di quelle ottenute esclusivamente nella forma di benefici fiscali e di garanzia e comunque entro i limiti delle intensità massime previste dalle pertinenti disposizioni materia di aiuti di Stato.
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