ISI INAIL 2024 – INCENTIVI ALLE IMPRESE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO

ISI INAIL 2024 – INCENTIVI ALLE IMPRESE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO


BANDO PROSSIMA USCITA - SCADENZA: 30 Maggio 2025

ASSE DI FINANZIAMENTO 3 – PROGETTI DI BONIFICA DA MATERIALI CONTENENTI AMIANTO

in attuazione dell’art. 11, comma 5, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Risorse disponibili per la Regione Marche: € 6.906.366,00.

Obiettivi

Incentivare le imprese a realizzare interventi finalizzati alla bonifica da materiali contenenti amianto (MCA).

Soggetti beneficiari

Le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura.

Tipo di intervento

Sono ammessi a contributo gli interventi ricadenti in una delle seguenti tipologie:

  • Bonifica e rifacimento della copertura in MCA;
  • Bonifica del controsoffitto in MCA.

Gli interventi dovranno concludersi entro 365 giorni dalla data di comunicazione di ammissione del contributo. Le imprese possono presentare un solo progetto riguardante una sola unità produttiva.

Entità del contributo

Il contributo, in conto capitale, è pari al 65% delle spese ammesse a contributo e viene erogato in regime de minimis. Tale importo può variare da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 130.000.

Spese ammissibili

Sono ammesse a contributo tutte le spese direttamente necessarie alla realizzazione del progetto, nonché le eventuali spese accessorie o strumentali, funzionali alla realizzazione dello stesso ed indispensabili per la sua completezza. Le spese, documentate, devono essere direttamente sostenute dall’impresa richiedente i cui lavoratori beneficiano dell’intervento. Sono anche ammesse a contributo le eventuali spese tecniche, entro il limite del 10% rispetto ai costi di progetto, e per un contributo massimo complessivo di 10.000 euro.

Nello specifico le spese di progetto dovranno riguardare:

  • le spese per l’acquisto e la posa della nuova copertura e degli elementi edili ad essa accessori (lucernari, lattonerie per scossaline, canali di gronda, ecc.);
  • le spese edili accessorie (allestimento del cantiere, apprestamenti, opere provvisionali);
  • le spese per l’esecuzione dei lavori in sicurezza;
  • le spese per la predisposizione e la presentazione all’organo di vigilanza del Piano di lavoro ai sensi dell’art. 256 del d.lgs. 81/2008;
  • le spese per eventuali impianti fotovoltaici o solari integrati nei quali i moduli fotovoltaici o solari sostituiscono gli elementi di copertura;
  • eventuale acquisto e posa in opera di ancoraggi permanenti destinati e progettati per ospitare uno o più utenti collegati contemporaneamente e per agganciare i componenti di sistemi anticaduta, anche quando questi ultimi sono progettati per l’uso in trattenuta. Gli ancoraggi finanziabili sono quelli conformi alla norma UNI 11578:2015 e riferibili ai tipi A, C e D della stessa, nel rispetto del valore limite pari al 10% delle spese relative alla bonifica e al rifacimento della specifica copertura su cui vengono installati.

 

Sono “spese tecniche e assimilabili” quelle sostenute per:

  • la redazione della perizia asseverata;
  • il prelievo dei campioni e la redazione della relazione di campionamento;
  • la determinazione analitica dell’amianto effettuata da laboratorio qualificato dal Ministero della Salute per la specifica metodologia di analisi utilizzata;
  • l’espletamento della pratica edilizia;
  • la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;
  • gli elaborati tecnici relativi agli eventuali ancoraggi permanenti.

Non sono finanziabili le spese relative al rifacimento/consolidamento delle strutture di sostegno della copertura e al rifacimento degli elementi strutturali del tetto, delle orditure, dei solai, delle travature e i costi di pannelli solari o moduli fotovoltaici non integrati nella copertura, ma sovrapposti ad essa.

Non sono ritenute ammissibili le spese sostenute prima della presentazione della domanda.

Cumulabilità

Il contributo concesso ai sensi della presente misura:

  1. può essere cumulato con altri aiuti «de minimis» concessi a norma del regolamento (UE) n. 2023/2832 della Commissione;
  2. NON può essere cumulato con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio, qualora tale cumulo superi le intensità o gli importi di aiuto più elevati stabiliti, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento di esenzione per categoria o in una decisione della Commissione.

I finanziamenti Isi sono compatibili con qualunque altra misura di sostegno finanziata con risorse pubbliche purché si tenga conto dei limiti previsti dalla normativa nazionale ed europea vigente, ivi compresi quelli riferiti agli aiuti di Stato.

Modalità di presentazione della domanda

Nel periodo dal 14 aprile 2025 ed entro le ore 18:00 del 30 maggio 2025, le imprese avranno a disposizione una procedura informatica che consentirà l’inserimento della domanda.

 

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.