NUOVA SABATINI + NUOVA SABATINI GREEN

NUOVA SABATINI + NUOVA SABATINI GREEN



D. Interministeriale del 25/1/16 e Circolare n. 14036 del 15/2/17 e modifiche

Finalità

La misura Nuova Sabatini è l’agevolazione messa a disposizione dal Ministero dello sviluppo economico con l’obiettivo di facilitare l’accesso al credito delle imprese e accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese. La misura sostiene gli investimenti per acquistare o acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali.

 

Soggetti Beneficiari

PMI con sede operativa sul territorio nazionale, operanti in tutti i settori produttivi (inclusi agricoltura e pesca), ad eccezione dei seguenti:

  • attività finanziarie e assicurative;
  • attività connesse all’esportazione e per gli interventi subordinati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione.

 

Progetti agevolabili

I programmi di investimento ammissibili sono destinati a:

  • Creare un nuovo stabilimento;
  • Ampliare uno stabilimento esistente;
  • Diversificare la produzione di uno stabilimento;
  • Trasformare il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
  • Acquisire gli attivi di uno stabilimento, nel caso in cui lo stabilimento sia stato chiuso o sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato acquisito e gli attivi vengano acquistati da un investitore indipendente.

 Riguardano l’acquisto (anche mediante operazioni di leasing finanziario) di:

  • Attrezzature, Macchinari ed Impianti
  • Investimenti in hardware, software e tecnologie digitali.

classificabili nell’attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell’articolo 2424 del codice civile, e che soddisfino i seguenti requisiti:

  • autonomia funzionale dei beni, non essendo ammesso il finanziamento di componenti o parti di macchinari che non soddisfano tale requisito;
  • correlazione dei beni oggetto dell’agevolazione all’attività produttiva svolta dall’impresa.

Non sono in ogni caso ammissibili le spese relative a terreni e fabbricati, relative a beni usati o rigenerati, nonché riferibili a “immobilizzazioni in corso e acconti”.

Gli investimenti devono essere conclusi entro il periodo di preammortamento o di prelocazione, della durata massima di dodici mesi dalla data di stipula del finanziamento

  

Agevolazioni

Lo strumento agevolativo prevede:

  1. Finanziamento di importo compreso tra 20 mila e 4 milioni € e con durata massima di 5 anni, concesso da banche e intermediari finanziari convenzionati;
  2. Contributo da parte del MiSE, a copertura di parte degli interessi a carico delle imprese sui finanziamenti di cui al punto 1, pari all’ammontare complessivo degli interessi calcolati su un finanziamento per cinque anni e d’importo equivalente al predetto finanziamento al tasso del:
    • 2,75% annuo, per gli investimenti ordinari;
    • 3,575% annuo per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (Allegati A.1 e A.2);
    • 3,575% annuo per gli investimenti “green” (per i quali sussista un’idonea certificazione ambientale di prodotto riconosciuta a livello europeo, oppure un’idonea autodichiarazione ambientale rilasciata da produttori, importatori o distributori dei beni, tra quelle indicate nelle sezioni 2A e 2B nell’Allegato A.3).
  3. Possibilità di beneficiare della garanzia del Fondo di garanzia sul finanziamento di cui al punto 1, nella misura massima dell’80% dell’ammontare del finanziamento.

 

Le novità della Nuova Sabatini nella Legge di Bilancio 2023

L’articolo 1, co. 48, della Legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022), ha modificato la disciplina relativa alla misura agevolativa in esame prevedendo il ripristino dell’erogazione del contributo in più quote per le domande presentate dalle imprese alle banche e intermediari finanziari dal 1° gennaio 2022, ferma restando la possibilità di procedere all’erogazione in un’unica soluzione, nei limiti delle risorse disponibili, in caso di finanziamenti di importo non superiore a 200.000,00 euro.

Nella recente Circolare n. 410823 del 06.12.2022 il Ministero dello Sviluppo economico ha fornito chiarimenti in merito alle modalità operative di erogazione delle quote di contributo.

In linea generale il contributo è erogato dal Ministero alle imprese beneficiarie in quote annuali, secondo il piano temporale riportato nel provvedimento di concessione, che si esaurisce entro il sesto anno dalla data di ultimazione dell’investimento, in funzione anche delle risorse di bilancio annualmente disponibili in base alle autorizzazioni di spesa disposte sulla misura.

 

ALLEGATO A.1

Elenco dei beni materiali rientranti tra gli investimenti sul cui importo viene applicato, ai fini del calcolo del contributo, un tasso di interesse pari al 3,575%.

 Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti:

  • macchine utensili per asportazione;
  • macchine utensili operanti con laser e altri processi a flusso di energia (ad esempio plasma, waterjet, fascio di elettroni), elettroerosione, processi elettrochimici;
  • macchine e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime;
  • macchine utensili per la deformazione plastica dei metalli e altri materiali;
  • macchine utensili per l’assemblaggio, la giunzione e la saldatura;
  • macchine per il confezionamento e l’imballaggio;
  • macchine utensili di de-produzione e riconfezionamento per recuperare materiali e funzioni da scarti industriali e prodotti di ritorno a fine vita (ad esempio macchine per il disassemblaggio, la separazione, la frantumazione, il recupero chimico);
  • robot, robot collaborativi e sistemi multi-robot;
  • macchine utensili e sistemi per il conferimento o la modifica delle caratteristiche superficiali dei prodotti o la funzionalizzazione delle superfici;
  • macchine per la manifattura additiva utilizzate in ambito industriale;
  • macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi (ad esempio RFID, visori e sistemi di visione e meccatronici);
  • magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica.

 

ALLEGATO A.2

Elenco dei beni immateriali rientranti tra gli investimenti sul cui importo viene applicato, ai fini del calcolo del contributo, un tasso di interesse pari al 3,575%

  • software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione, definizione/qualificazione delle prestazioni e produzione di manufatti in materiali non convenzionali o ad alte prestazioni, in grado di permettere la progettazione, la modellazione 3D, la simulazione, la sperimentazione, la prototipazione e la verifica simultanea del processo produttivo, del prodotto e delle sue caratteristiche (funzionali e di impatto ambientale), e/o l’archiviazione digitale e integrata nel sistema informativo aziendale delle informazioni relative al ciclo di vita del prodotto (sistemi EDM, PDM, PLM, Big Data Analytics);
  • software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione e ri-progettazione dei sistemi produttivi che tengano conto dei flussi dei materiali e delle informazioni;
  • software, sistemi, piattaforme e applicazioni di supporto alle decisioni in grado di interpretare dati analizzati dal campo e visualizzare agli operatori in linea specifiche azioni per migliorare la qualità del prodotto e l’efficienza del sistema di produzione;
  • software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della produzione con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio, come la logistica di fabbrica e la manutenzione (quali ad esempio sistemi di comunicazione intra-fabbrica, bus di campo/fieldbus, sistemi SCADA, sistemi MES, sistemi CMMS, soluzioni innovative con caratteristiche riconducibili ai paradigmi dell’IoT e/o del cloud computing);
  • software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud;
  • software, sistemi, piattaforme e applicazioni di realtà virtuale per lo studio realistico di componenti e operazioni (es. di assemblaggio), sia in contesti immersivi o solo visuali;
  • software, sistemi, piattaforme e applicazioni di reverse modelling and engineering per la ricostruzione virtuale di contesti reali;
  • software, sistemi, piattaforme e applicazioni in grado di comunicare e condividere dati e informazioni sia tra loro che con l’ambiente e gli attori circostanti (Industrial Internet of Things) grazie ad una rete di sensori intelligenti interconnessi;
  • software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il dispatching delle attività e l’instradamento dei prodotti nei sistemi produttivi;
  • software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della qualità a livello di sistema produttivo e dei relativi processi;
  • software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l’accesso a un insieme virtualizzato, condiviso e configurabile di risorse a supporto di processi produttivi e di gestione della produzione e/o della supply chain (cloud computing);
  • software, sistemi, piattaforme e applicazioni per Industrial Analytics dedicati al trattamento ed all’elaborazione dei Big Data provenienti dalla sensoristica IoT applicata in ambito industriale (Data Analytics & Visualization, Simulation e Forecasting);
  • software, sistemi, piattaforme e applicazioni di Artificial Intelligence & Machine Learning che consentono alle macchine di mostrare un’abilità e/o attività intelligente in campi specifici a garanzia della qualità del processo produttivo e del funzionamento affidabile del macchinario e/o dell’impianto;
  • software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la produzione automatizzata e intelligente, caratterizzata da elevata capacità cognitiva, interazione e adattamento al contesto, autoapprendimento e riconfigurabilità (cybersystem);
  • software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l’utilizzo lungo le linee produttive di robot, robot collaborativi e macchine intelligenti per la sicurezza e la salute dei lavoratori, la qualità dei prodotti finali e la manutenzione predittiva;
  • software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della realtà aumentata tramite Wearable device;
  • software, sistemi, piattaforme e applicazioni per dispositivi e nuove interfacce uomo/macchina che consentano l’acquisizione, la veicolazione e l’elaborazione di informazioni in formato vocale, visuale e tattile;
  • software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l’intelligenza degli impianti cha garantiscano meccanismi di efficienza energetica e di decentralizzazione in cui la produzione e/o lo stoccaggio di energia possono essere anche demandate (almeno parzialmente) alla fabbrica;
  • software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (cybersecurity);
  • software, sistemi, piattaforme e applicazioni di Virtual Industrialization che, simulando virtualmente il nuovo ambiente e caricando le informazioni sui sistemi cyberfisici al termine di tutte le verifiche, consentono di evitare ore di test e fermi macchina lungo le linee produttive reali;
  • software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la tracciatura e pesatura dei rifiuti;
  • sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell’e-commerce;
  • software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata;
  • software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbricacampo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field).

 

ALLEGATO A.3

Elenco certificazioni ambientali valide ai fini dell’ammissibilità dei cosiddetti investimenti green

 SEZIONE 1)

CERTIFICAZIONI AMBIENTALI di SISTEMI di GESTIONE o PROCESSO

  1. EMAS (Eco Management and Audit Scheme): certificazione di sistema volontaria, inerente al Sistema di Gestione Ambientale, disciplinata dal Regolamento Europeo n. 1221/2009, la cui acquisizione è subordinata alla convalida da parte di un verificatore ambientale indipendente e accreditato e alla successiva registrazione da parte di un ente governativo. La maggiorazione del contributo, in questo caso, può essere riconosciuta a condizione che l’unità locale dell’impresa presso cui è ubicato l’investimento agevolato rientri tra i siti oggetto di registrazione.
  2. ISO 14001: certificazione internazionale di sistema, volontaria, inerente al Sistema di Gestione Ambientale, recepita a livello nazionale dalla norma UNI EN ISO 14001:2015, rilasciata da un organismo indipendente e accreditato. La maggiorazione del contributo, in questo caso, può essere riconosciuta a condizione che l’unità locale dell’impresa presso cui è ubicato l’investimento agevolato rientri nel campo di applicazione del Sistema di Gestione Ambientale certificato.
  3. ISO 50001: certificazione internazionale di sistema, volontaria, inerente al Sistema di Gestione dell’Energia (SGE) di un’organizzazione pubblica o privata, recepita a livello nazionale dalla norma UNI CEI EN ISO 50001:2018, rilasciata da un organismo indipendente e accreditato. La maggiorazione del contributo, in questo caso, può essere riconosciuta a condizione che l’unità locale dell’impresa presso cui è ubicato l’investimento agevolato rientri nel confine certificato del Sistema di Gestione dell’Energia.
  4. Certificazione Biologica: certificazione volontaria, definita dal Regolamento (UE) 848/2018, inerente alla conformità del sistema di gestione e produzione agroalimentare a specifici parametri, subordinata alla notifica all’autorità competente di adesione al sistema di produzione biologico ed all’assoggettamento ai controlli periodici tenuti da enti indipendenti accreditati. La maggiorazione del contributo, in questo caso, può essere riconosciuta alle sole iniziative riguardanti il settore agricolo, a condizione che la superficie dell’unità locale dell’impresa presso cui è ubicato l’investimento agevolato sia interamente certificata con metodo di produzione biologico, ad eccezione di eventuali superfici improduttive, non destinate a produzione agricola.
  5. SQNPI (Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata): certificazione volontaria, istituita con la legge 3 febbraio 2011, n. 4, inerente alla conformità del sistema di produzione agricola e agroalimentare agli standard SQNPI, rilasciata da un organismo indipendente e accreditato. La maggiorazione del contributo, in questo caso, può essere riconosciuta alle sole iniziative riguardanti il settore agricolo, a condizione che la superficie dell’unità locale dell’impresa presso cui è ubicato l’investimento agevolato sia interamente certificata secondo lo standard SQNPI, ad eccezione di eventuali superfici improduttive, non destinate a produzione agricola.
  6. Sostenibilità della filiera ortofrutticola: certificazione volontaria, istituita ai sensi dell’articolo 224- ter, comma 6, della legge 18 luglio 2020, n. 77, inerente alla sostenibilità dei processi del  settore ortofrutticolo, rilasciata da un organismo indipendente e accreditato.
  7. Sostenibilità della filiera vitivinicola: certificazione volontaria, istituita dall’articolo 224-ter della legge 18 luglio 2020, n. 77, inerente alla sostenibilità dei processi produttivi nell’ambito della  filiera vitivinicola, rilasciata da un organismo indipendente e accreditato.
  8. GLOBAlG.A.P. Spring: certificazione internazionale volontaria, inerente alla sostenibilità della gestione idrica delle aziende agricole, rilasciata da un organismo indipendente e accreditato. La maggiorazione del contributo, in questo caso, può essere riconosciuta alle sole iniziative riguardanti il settore agricolo.
  9. UNI 11233:2009: certificazione di sistema, volontaria, inerente ai sistemi di produzione integrata nella gestione delle produzioni agroalimentari vegetali, rilasciata da un organismo indipendente e accreditato. La maggiorazione del contributo, in questo caso, può essere riconosciuta alle sole iniziative riguardanti il settore agricolo.
  10. PEFC -SMF (Programme for Endorsement of Forest Certification schemes- Sustainably Managed Forest): certificazione internazionale volontaria, inerente alla gestione e all’uso sostenibili delle foreste e dei terreni forestali da parte dei produttori forestali, rilasciata da un organismo indipendente e accreditato. La maggiorazione del contributo, in questo caso, può essere riconosciuta alle sole iniziative riguardanti attività di silvicoltura ed altre attività forestali classificate con codice ATECO 02.1 e attività di utilizzo di aree forestali classificate con codice ATECO 02.2.
  11. FSC- FM (Forest Stewardship Council – Forest Management): certificazione internazionale volontaria, inerente alla gestione responsabile delle foreste da parte dei produttori forestali, rilasciata da un organismo indipendente e accreditato. La maggiorazione del contributo, in questo caso, può essere riconosciuta alle sole iniziative riguardanti attività di silvicoltura ed altre attività forestali classificate  con codice ATECO 02.1 e attività di utilizzo di aree forestali classificate con codice ATECO 02.2.

SEZIONE 2)

CERTIFICAZIONI AMBIENTALI DI PRODOTTO

SEZIONE 2/A) CERTIFICAZIONI AMBIENTALI DI PRODOTTO VOLONTARIE

  1. Etichette ambientali Tipo I – ISO 14024: certificazioni di eccellenza rilasciate da un organismo indipendente, che prevedono il rispetto di criteri specifici definiti per ciascuna tipologia di prodotto, in base all’analisi del suo ciclo di vita (es. ECOLABEL).
  2. Autodichiarazioni ambientali Tipo II – ISO 14021: etichette ecologiche, per cui non è prevista la certificazione da parte di un ente indipendente, inerenti le caratteristiche dei prodotti, che  forniscono dichiarazioni comprovate, non ingannevoli, verificabili, specifiche, chiare e non soggette a errori di interpretazione, in base a specifici requisiti sui contenuti e modalità di diffusione delle  informazioni. Ne sono un esempio le etichette “riciclabile”, “compostabile”, “degradabile” apposte sui prodotti.
  3. Dichiarazioni Ambientali di Prodotto ISO Tipo III – ISO 14025: etichette ecologiche, di cui sono esempio le EDP, che riportano dichiarazioni basate su parametri stabiliti, enunciate a seguito della conduzione di un’analisi LCA, consistente in uno studio del consumo di risorse (materiali, acqua, energia) e degli impatti sull’ambiente circostante di un prodotto nelle varie fasi del suo ciclo di  vita, secondo regole e requisiti definiti nelle PCR (Product Category Rules) per ciascuna categoria merceologica. L’acquisizione dell’etichetta è subordinata alla convalida da parte di un soggetto terzo indipendente ed alla successiva registrazione.

SEZIONE 2/B) CERTIFICAZIONI AMBIENTALI DI PRODOTTO OBBLIGATORIE

  1. Energy Label: certificazione obbligatoria che fornisce informazioni in merito alla classe energetica dei prodotti elettrici/elettronici quali, a titolo esemplificativo, armadi frigoriferi professionali, sorgenti luminose, condizionatori d’aria, caldaie (per acqua e per ambienti). La maggiorazione del contributo, in questo caso, può essere riconosciuta a condizione che il bene agevolato, oltre ad essere strumentale all’attività di impresa, abbia una classe energetica di fascia A o B come risultante dalla nuova riclassificazione dell’etichettatura Energy Label.
  2. Documento unico di circolazione e di proprietà: documento di cui al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, obbligatorio per tutti gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi ricadenti nel regime dei beni mobili registrati di cui al libro VI, titolo I, capo III, sezione I, del codice civile, rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed avente validità di certificazione dei dati in esso  contenuti.

La maggiorazione del contributo, in questo caso, può essere riconosciuta a condizione che il bene agevolato, oltre ad essere strettamente strumentale allo svolgimento dell’attività di impresa, presenti, come risultante dal predetto documento unico di circolazione e di proprietà, le seguenti caratteristiche tecniche, in funzione della categoria di veicolo:

  1. I. categorie M1 e N1: veicolo con alimentazione ad energia elettrica, ibrida o a idrogeno;
  2. II. categoria M2 e M3: veicolo con livello di emissione di diossido di carbonio pari a 0 g CO2/km;
  3. III. categorie N2 e N3: veicolo che utilizza combustibili alternativi o fonti di energia, che fungono, almeno in parte, da sostituti delle fonti di petrolio fossile nella fornitura di energia per il trasporto, quali l’elettricità, l’idrogeno, i biocarburanti, i combustibili sintetici e paraffinici, il gas naturale, compreso il biometano, in forma gassosa (gas naturale compresso — GNC) e liquefatta (gas naturale liquefatto – GNL) e gas di petrolio liquefatto (GPL), esclusi i combustibili prodotti da biomassa a elevato rischio di cambiamento indiretto della destinazione d’uso dei terreni, conformemente all’articolo 26 della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
  4. IV. categoria Le: veicolo alimentato esclusivamente ad energia elettrica.

Non sono in ogni caso agevolabili i mezzi che, a prescindere dalla categoria di omologazione, siano utilizzabili per il trasporto privato di persone, così come individuati dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 6 dicembre 2006, fatti salvi i casi in cui tali beni siano strettamente correlati allo svolgimento dell’attività economica agevolata.

  1. Carta di circolazione per macchine agricole: documento di cui all’art.110 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii., obbligatorio per le macchine agricole di cui al primo periodo del comma 1 del medesimo articolo, rilasciato dall’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri. La maggiorazione del contributo, in questo caso, può essere riconosciuta a condizione che il bene agevolato, oltre ad essere strumentale all’attività di impresa, sia alimentato esclusivamente ad energia elettrica o ad idrogeno, come risultante dalla predetta carta di circolazione o dall’allegato tecnico che ne costituisce parte integrante.
  1. Certificato di idoneità tecnica alla circolazione per macchine agricole: documento di cui all’art.110 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii., obbligatorio per le macchine agricole di cui al secondo periodo del comma 1 del medesimo articolo, rilasciato dall’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri ed avente validità di certificazione dei dati in esso contenuti. La maggiorazione del contributo, in questo caso, può essere riconosciuta a condizione che il bene agevolato, oltre ad essere strumentale all’attività di impresa, sia alimentato esclusivamente ad energia elettrica o ad idrogeno, come risultante dal predetto certificato di idoneità tecnica alla circolazione.
  1. Carta di circolazione per macchine operatrici: documento di cui all’art.114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii., obbligatorio per le macchine operatrici di cui al secondo comma del medesimo articolo, rilasciato dall’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri. La maggiorazione del contributo, in questo caso, può essere riconosciuta a condizione che il bene agevolato, oltre ad essere strumentale all’attività di impresa, sia alimentato esclusivamente ad energia elettrica o ad idrogeno, come risultante dalla predetta carta di circolazione.
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