PIANO TRANSIZIONE 5.0
BANDO APERTO - SCADENZA: 31 dicembre 2025
Il Piano Transizione 5.0 riguarda gli investimenti effettuati dalle imprese, di qualsiasi dimensione, nel biennio 2024-2025 in beni materiali ed immateriali 4.0 nuovi, che permettano di conseguire una riduzione dei consumi energetici, riconoscendo un credito d’imposta sottoposto a verifiche preliminari e alla vigilanza del GSE e del MIMIT, quindi non automatico.
Beneficiari
A tutte le imprese italiane che nel 2024 e 2025 effettuano investimenti innovativi dai quali consegua una riduzione dei consumi energetici.
Interventi agevolabili
Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi (gli stessi beni previsti dal credito d’imposta 4.0), che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione, a condizione che, tramite gli stessi, si consegua complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva non inferiore al 3 % o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5 %.
A seguito dell’approvazione della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025), per la sostituzione di macchinari che hanno terminato da oltre 24 mesi il periodo di ammortamento, è prevista l’esenzione dal calcolo del risparmio energetico conseguito, con applicazione dei parametri previsti per il primo scaglione di riduzione dei consumi energetici, ferma restando la possibilità di dimostrare una contribuzione al risparmio energetico superiore.
Inoltre, per i beni 4.0 acquisiti tramite contratto EPC (Energy Performance Contract) con una ESCo, è stabilito il riconoscimento automatico dell’efficientamento energetico previsto, con applicazione dei parametri previsti per il primo scaglione di riduzione dei consumi energetici.
Possono essere considerate spese ammissibili anche:
- software, sistemi, piattaforme o applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo;
- software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera precedente.
In aggiunta, nell’ambito dei medesimi progetti, sono agevolabili anche:
- gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’ autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta;
Per quanto concerne gli impianti fotovoltaici, è prevista una maggiorazione del 30% per l’acquisto di pannelli fotovoltaici con moduli di tipo a), e del 40% e 50% rispettivamente per i pannelli fotovoltaici con moduli di tipo b) e c).
- le spese per la formazione del personale finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, nel limite del 10 % degli investimenti effettuati nei beni e in ogni caso sino al massimo di 300.000 euro, a condizione che le attività formative siano erogate da soggetti esterni all’impresa.
Agevolazione
Il credito d’imposta spettante sarà riconosciuto; le percentuali saranno maggiorate in caso di risparmi energetici superiori alla soglia minime:
Quota di investimento |
Riduzione consumi energetici |
||
Unità produttiva: dal 3% al 6% Processo: dal 5% al 10% |
Unità produttiva: dal 6% al 10% Processo: dal 10% al 15% |
Unità produttiva: almeno 10% Processo: almeno 15% |
|
fino a 10 mln |
35% |
40% |
45% |
da 10 mln a 50 mln |
5% |
10% |
15% |
Cumulabilità con altre agevolazioni
A seguito dell’approvazione della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025), l’agevolazione è ora cumulabile con il credito d’imposta ZES, nonché con tutte le agevolazioni, incluse quelle finanziate con fondi europei, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione.
Come accedere all’incentivo
Per poter usufruire del Credito d’imposta saranno necessarie DUE CERTIFICAZIONI:
- una certificazione “ex ante”, di un valutatore indipendente, che attesti che il progetto di innovazione rispetta i criteri di ammissibilità relativi alla riduzione del consumo di energia;
- ed una seconda certificazione “ex post” che attesti l’effettiva realizzazione degli investimenti in conformità alle disposizioni della certificazione “ex-ante”.
Alle PMI sarà riconosciuto un aumento del credito d’imposta per un importo massimo di 10.000 euro per il sostenimento delle spese di certificazione.
Tra i soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni ai sensi dell’art. 15 comma 6 del decreto:
- Esperti in Gestione dell’Energia (EGE), certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339;
- Energy Service Comapany (ESCo), certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352;
- Ingegneri iscritti nelle sezioni A e B dell’Albo professionale, nonché i periti industriali e i periti laureati iscritti all’albo professionale nelle sezioni “meccanica ed efficienza energetica” e impiantistica elettrica ed automazione”, con competenze e comprovata esperienza nell’ambito dell’efficienza energetica dei processi produttivi.
Modalità di utilizzo
Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, conformemente alle disposizioni legislative, entro il 31 dicembre 2025. L’eventuale importo non utilizzato sarà riportato negli anni successivi per un massimo di cinque anni.
L’agevolazione non è cumulabile con la transizione 4.0 e il credito di imposta per investimenti nella ZES.
La nostra struttura dispone di:
- professionisti iscritti all’albo degli Ingegneri, in possesso delle competenze necessarie alla redazione della perizia asseverata relativamente ai beni strumentali previsti agli allegati A e B del Piano Transizione 4.0, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione, al fine di attestare il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento;
- esperti qualificati E.G.E. in grado di redigere la certificazione preventiva che attesti la riduzione dei consumi energetici conseguibile tramite gli investimenti da effettuare, nonché quella a consuntivo attestante la coerenza tecnologica dell’investimento, la piena funzionalità dello stesso ed il risparmio energetico conseguito, necessario ad ottenere il beneficio.
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